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Conferenza Episcopale Italiana




Appunto Informativo

È bene che i preti sappiano che l'art. 30 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato alla legge finanziaria 2000) introduce, a partire dall'anno di imposta 2000, la deducibilità, fino all'importo di £. 3.000.000, dei contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici.
Questa disposizione comporta un vantaggio fiscale per i sacerdoti che si avvalgono di servizi domestici nel rispetto delle norme (ottemperando, cioè, al versamento dei contributi previdenziali), e nei confronti dei quali si rivolge l'intervento, stabilito dalla CEI, in favore dell'assistenza domestica al clero (nell'anno 2000, 1.275 sacerdoti).

Per la quantificazione del nuovo vantaggio fiscale si segnala il seguente esempio:
sacerdote che usufruisce di servizi domestici per 22 ore settimanali, per i quali corrisponde una remunerazione effettiva oraria di £. 11.000

A. Onere retributivo annuo - £.12.584.000
(£.11.000 x 22 h. x 52 sett.)

B. Onere contributivo annuo - £.2.037.464
(£. 1.781 x 22 h. x 52 sett.)
Onere complessivo £. 14.621 .464

C. Rimborso CEI - £. 2.433 .600
(£. 2.600 x 22 h. x 52 sett.)

D. Deduzione fiscale - £.519.553
(25,5% di £. 2.037.464)
Beneficio complessivo £. 2.953.153

A fronte di un onere complessivo di £. 14.621.464, il sacerdote, grazie all'intervento CEI e al nuovo vantaggio fiscale, sosterrà un costo effettivo di £. 11.668.311, con un beneficio che, oltre ad annullare in pratica il costo dei contributi (£. 2.037.464), va anche a diminuire quello relativo alla retribuzione dovuta alla persona addetta ai servizi domestici.

Roma, 21 gennaio 2001

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